SORVEGLIANZA SANITARIA

Offriamo il servizio su tutto il territorio nazionale isole comprese .
La sorveglianza sanitaria comprende:
• visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
• visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
• visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
• visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
• visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
• visita medica preventiva in fase preassuntiva;
• visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

La tipologia di visita medica cui i lavoratore è sottoposto, e quindi il protocollo sanitario definito dal medico competente , sono correlati con i rischi lavorativi per la salute cui i lavoratori sono esposti, e analizzati nel documento di valutazione dei rischi al quale il medico competente ha l’obbligo di collaborare (ai sensi dell’ art. 25 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i).
In particolare, oltre alla visita medica generale, il medico competente può effettuare sui lavoratori:
1. spirometria;
2. visiotest;
3. elettrocardiogramma;
4. audiometria;
5. analisi del sangue;
6. alcool test;
7. esame delle urine;
8. test antidroga sul lavoro – esame per valutare l’eventuale dipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope.

Contestualmente è possibile effettuare come da artt. 36-37 l’informazione e la formazione obbligatoria prima dell’inizio delle attività lavorative organizzando con il D.L.(datore di lavoro) – RSPP la pianificazione dell’attività formativa .